L’etichettatura dei prodotti cosmetici è disciplinata a livello comunitario da apposite Direttive
applicabili a tutti gli Stati Membri: ciò vuol dire che le regole di etichettatura approfondite alle
pagine seguenti sono valide per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Questa uniformità di approccio
consente, da un lato, una migliore informazione e trasparenza verso i consumatori e, dall’altro, il
corretto funzionamento del mercato interno perché armonizza le regole nazionali e sopprime le
barriere commerciali al libero scambio tra i Paesi Membri.
Nello specifico l’etichettatura dei prodotti cosmetici è disciplinata dalla Direttiva Ce 76/768/CEE
recepita in Italia dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.
Le informazioni contenute in etichetta devono essere riportate in maniera chiara e facilmente
comprensibile. In particolare , si deve garantire "indelebilità" , "facilità di lettura" e "chiarezza".
Tutti i prodotti cosmetici, campioni gratuiti compresi, devono essere immessi sul mercato corredati
dalle seguenti indicazioni:
1. riferimenti al responsabile commerciale : l’etichetta del prodotto cosmetico deve riportare il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore localizzato all’interno del territorio comunitario;
2. contenuto nominale : il contenuto nominale indica la quantità di prodotto contenuta nella confezione, calcolata al momento del suo confezionamento. La quantità deve essere espressa in unità di volume, per i liquidi, o in massa, per i solidi, e deve essere riportata subito dopo il valore numerico .I prodotti confezionati in stick devono riportare l’indicazione del contenuto nominale in volume, poiché sono allo stato liquido al momento del riempimento del contenitore.
3. data di durata minima : indica il termine entro il quale il prodotto cosmetico, correttamente conservato, mantiene la sua funzione iniziale e le caratteristiche di salubrità.
Le modalità di indicazione della data di durata minima (ddm) variano a seconda che essa sia inferiore o superiore a 30 mesi (2 anni e mezzo), ed è calcolata sulla base di analisi effettuate dal responsabile commerciale sulla shelf life (durabilità) del prodotto.
Se la ddm è inferiore a 30 mesi deve essere indicato il mese e l’anno (oppure il giorno, il mese e l’anno) preceduto dalla dicitura “Da usare preferibilmente entro …” o utilizzando il pittogramma
Se la ddm è superiore a 30 mesi deve essere utilizzato il PaO acronimo inglese per Period after Opening - ovvero il termine fino a quanto il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Il PaO si indica utilizzando il pittogramma riportato qui sotto.
4. Paese di origine ( per i prodotti fabbricati al di fuori della UE);
5. funzioni del prodotto: le funzioni del prodotto devono essere riportate in etichetta solo se non siano comunemente note o facilmente desumibili dalla presentazione dello stesso.
6. elenco degli ingredienti: sono considerati ingredienti tutte le sostanze che intervengono nella composizione del prodotto cosmetico, indipendentemente dal loro stato fisico ..
Non sono, invece, considerati ingredienti:
• le impurità contenute nelle materie prime utilizzate;
• le sostanze necessarie alla realizzazione del prodotto ma che, tuttavia, non fanno parte del prodotto finito.
Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine decrescente di peso, calcolato al momento dell’incorporazione ed utilizzando la nomenclatura comunitaria degli ingredienti cosmetici INCI (International Nomenclature Cosmetics Ingredients).
L’elenco deve essere preceduto dal termine “Ingredienti” o “Ingredients”.
7. modalità di impiego e avvertenze;
8. numero del lotto di fabbricazione.
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